Notificazione. Domenico Consolini Prelato Domestico della Santità di N. S. Referendario dell'una, e l'altra Segnatura Protonotario, e Delegato Apostolico della Provincia Fermana. Per le regolari denuncie del Bestiame infetto nell'emergenza di Morbi Contagiosi la suprema Congregazione Speciale di Sanità con Dispaccio delli 9. corrente N. 547. prescrive quanto siegue.
Format
TIFF
Corporate Body
Date
1840-05-14
Publisher
S.l.: Dalla Tipografia Governativa di Antonio Bolis
Content
In alto a sinistra "N. 2290". Stemma cardinalizio. L'avviso specifica come fare regolare denuncia di bestiame infetto dai "morbi contagiosi", secondo il Dispaccio n. 547 del 9 maggio 1840 emanato dalla "suprema Congregazione Speciale di Sanità". I possessori di bestiame bovino, bufalino, suino e "lanuto" che vengono colpiti da morbo epizootico, "Morbo Schiavina, o Scabbia", devono denunciare alle autorità sanitarie malattie e decessi degli animali, a pena di multe previste per ogni capo di bestiame. Sul retro manoscritto: "Editto sulla epizoozia dei bestiami N° 114".
Language
Italian
Physical type
Medium
Size
31x42 cm
Material and technique
Data provider
Rights Holder

