Manifesto del Magistrato de' Conservatori Generali di Sanità. Con cui si permette l'uso delle Pelli delle bestie infette, osservando le cautele prescritte.
Format
TIFF
Corporate Body
Date
1795-12-28
Publisher
Torino: Stamperia Reale
Content
Documento di due fogli. In prima pagina lo stemma reale sabaudo. Capolettera miniato. Riprende il paragrafo quinto del manifesto del 25 novembre 1795 che obbligava il sotterramento di tutto l'animale, compresa la pelle, che alimenta il contagio. Avendo informazioni da "varj Fisici accreditati" che usando alcune cautele si possa recuperare la pelle bovina (tranne quelle attaccate "dal male del carbone"), si ordina: le pelli delle bestie infette si dovranno spalmare di calce bagnata, o cenere, "o rusca stemperata nell'acqua" e portarsi alle concerie più vicine. Sarà proibito il trasporto di pelli fresche e grezze per mezzo di bovini e il loro commercio. Le pelli sane saranno bollate nei macelli. Gli adetti alla scorticazione degli animali infetti dovranno usare "una sopravveste di tela cerata, o una camicia inzuppata d'aceto" e tutte le precauzioni necessarie. I conciatori dovranno lasciare le pelli infette per due giorni nella calce.
Language
Italian
Physical type
Medium
Size
19x32 cm
Material and technique
Data provider
Rights Holder

